Premessa
Nell’ultimo decennio si sono affermate e diffuse
nella realtà sociale numerose discipline mirate
al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori
condizioni di salute, alla rimozione degli stati di disagio,
alla prevenzione di stati patologici, in generale mirate
a generare una migliore qualità della vita.
Sono state definite in varie maniere:
medicine alternative, terapie energetiche, pratiche complementari
ecc.; recentemente sono state raggruppate nella categoria
delle medicine non convenzionali per distinguerle dalla
medicina comunemente riconosciuta dagli ordinamenti e
organizzata all’interno dei Servizi Sanitari Nazionali
e Regionali.
Tale definizione, anche se accolta ed
utilizzata attualmente dall’ordinamento istituzionale
e politico sia in sede nazionale che in sede di unione
europea, mal si presta a delimitare un ambito di riconoscimento
di queste discipline, limitandosi a inserirle, per esclusione,
in una categoria troppo generica e omnicomprensiva.
Si ritiene indispensabile riconoscere le peculiarità
originali di un gruppo di queste discipline che non appartengono
e non possono appartenere all’area sanitaria così
come oggi è concepita e strutturata in quanto attengono
ad universi culturali, affermano principi generali e generano
pratiche operative sostanzialmente diversi da quelle della
medicina convenzionale.
Il comune riferimento alla vita e alla
natura suggerisce i termini biologico e naturale; la dichiarata
intenzione di non collocarsi in un ambito di cura specifico
di patologie né convenzionale né non convenzionale
suggerisce di evitare il termine medicine e di adottare
il termine tipico delle pratiche educativo-evolutive,
cioè discipline. Da qui la definizione di Discipline
Bio-Naturali.
Alcune di queste discipline si sono
già affermate nel sociale e sul mercato in forza
dell'innegabile efficacia e sono utilizzate abitualmente
da decine di migliaia di persone; se utilizzate da operatori
preparati e coscienziosi, queste discipline hanno dimostrato
notevoli capacità di incrementare il benessere
e migliorare la qualità di vita di quanti le praticano
e si sono dimostrate in grado di produrre consistenti
benefici anche sul piano dell'ottimizzazione delle risorse
sociali, consentendo un risparmio nella spesa sanitaria.
Appare pertanto evidente l'importanza
di una legge che regolamenti questo settore, consentendo
di garantire la qualità del servizio e la serietà
e l'adeguatezza dei curricula formativi degli operatori
a tutela dell'utenza.
In breve:
- l’articolo 1 della presente proposta definisce
il concetto di Discipline Bio Naturali e ne individua
un primo elenco che potrà di volta in volta essere
aggiornato dalla Regione. Stabilisce, inoltre, le attività
dell’operatore di discipline Bionaturali; avranno
ad oggetto la promozione e conservazione dello stato delle
attività di benessere e non potranno in alcun modo
essere efferenti ad altre attività oggetto delle
prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale;
- l’articolo 2 tratta della formazione e abilitazione
all’attività di operatore di DBN
- l’articolo 3 tratta dell’ambito di azione
dell’ operatore in DBN.
- l’articolo 4 istituisce il Comitato per le DBN
che avrà compiti di supporto all’attività
della Regione garantendo al proprio interno la rappresentanza
degli organismi dei consumatori, dei lavoratori e degli
imprenditori;
- l’articolo 5 istituisce il Registro degli Enti
di Formazione per gli Operatori in DBN.
- l’articolo 6 istituisce il Registro degli Operatori
in DBN.
- l’articolo 7 prevede il riconoscimento di titoli
pregressi a professionisti in possesso dei requisiti stabiliti
dalla Regione;
- l’articolo 8 introduce le norme transitorie
1 Definizione delle discipline bio-naturali.
Si tratta di pratiche che si inseriscono a pieno titolo
in un ambito socio-educativo volto al benessere e alla qualità
della vita.
Pure nella loro diversità ed notevoli eterogeneità,
queste discipline si riconoscono in alcuni principi base
che le accomunano; in particolare:
- l'approccio globale alla persona e alla sua condizione;
- il miglioramento della qualità della vita;
- la stimolazione delle risorse vitali della persona;
- l’educazione a stili di vita salubri e rispettosi
dell’ambiente.
Un'altra caratteristica comune è la scelta di non
interferire nel rapporto tra medici e pazienti e la rinuncia
al ricorso all’uso di farmaci di qualsiasi tipo, in
quanto estranei alla competenza degli operatori di DBN.
In questo quadro comune si innestano le peculiarità
tipiche di ogni disciplina, ciascuna delle quali utilizza
approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti
con il modello culturale, o i modelli culturali, da cui
hanno preso origine.
Alcune di queste discipline si caratterizzano principalmente
come "arti manuali", altre privilegiano un approccio
basato su conoscenze teoriche e una funzione di "consulenza",
altre ancora uniscono i due aspetti.
Queste discipline, nella loro eterogeneità, si riconoscono
nella definizione comune di Discipline Bio-Naturali.
2 Formazione e abilitazione
Si istituisce la figura dell’ operatore in discipline
bio naturali ……………. (shiatsu,
naturopatia, reflessologia… ecc.)
La formazione dell’operatore in DisciplineBio Naturali
prevede un curriculum minimo di 700 ore di cui almeno il
30% di tirocinio o stage pratico.
Per ogni disciplina la commissione stabilirà, su
proposta dei rappresentanti di ciascuna DBN,
• La figura professionale
• il monte ore adottato
• il curriculum corrispondente
Essendo un operatore socio educativo nell’ ambito
del benessere e della qualità della vita, l’operatore
di DBN deve avere una buona padronanza dei principi e delle
modalità operative peculiari dei modelli culturali
a cui le discipline bio-naturali fanno riferimento, oltre
che una dignitosa conoscenza generale del modello cultural-scientifico
peculiare della società in cui ci troviamo a vivere
e ad operare.
Pertanto un congruo numero di ore (almeno il 10%) dovrà
riguardare i modelli culturali e scientifici prevalenti
nella nostra società e quelli a cui fanno riferimento
le DBN
Il resto delle ore sarà destinato alla formazione
nell’ambito della DBN specifica e al termine della
formazione la qualifica sarà “Operatore/consulente
di DBN in Naturopatia, Reflessologia, Shiatsu, ecc.
3. Ambito d’azione dell’operatore di DBN
L’operatore di DBN è una figura che può
esercitare sia nella forma di lavoro dipendente e/o cooperativo
che nella professione autonoma; che si colloca a pieno titolo
nel settore socio educativo essendo le sue attività
finalizzate a favorire la piena e consapevole assunzione
di responsabilità di ciascun individuo in relazione
al proprio benessere e a stimolare le risorse vitali della
persona, intesa come entità globale e indivisibile.
Non prescrive farmaci, ma educa a stili di vita salubri,
abitudini alimentari sane, rapporti con l’ambiente
rispettosi e opera con tecniche manuali senza alcun strumento
meccanico.
4. Comitato per le DBN
Al fine di garantire la più ampia rappresentatività
agli operatori e agli istituti di formazione esistenti sul
territorio si istituisce presso l’Assessorato alla
Formazione e al Lavoro un Comitato per le DBN composto da:
1 rappresentante per:
• ogni libera associazione tra professionisti di rilevanza
nazionale e/o nell’ unione europea e operante in ambito
regionale da almeno un anno.
• ogni istituto di formazione pubblico o privato di
rilevanza nazionale e/o europeo operante in ambito regionale
da almeno cinque anni.
• ogni istituto di formazione pubblico o privato strutturato
sul territorio regionale da almeno cinque anni , anche se
assente a livello nazionale/europeo, purché associato
ad una associazione, società o consorzio di enti
di formazione di rilevanza nazionale e/o europeo.
E inoltre da:
1 membro designato dall’assessorato Formazione e Lavoro
della Regione
3 membri nominati rispettivamente dagli organismi di rappresentanza
dei
consumatori, dei lavoratori e degli imprenditori.
Il Comitato di coordinamento sarà presieduto da un
delegato dell’Assessorato Formazione e Lavoro.
Il Comitato di Coordinamento si dovrà insediare entro
2 mesi dall’approvazione della presente legge; l’
Assessorato alla Formazione e Lavoro designerà il
presidente che convocherà i rappresentanti degli
enti aventi diritto sulla base di una candidatura documentata
che ogni ente presenterà entro un mese dalla promulgazione
della normativa.
Il Comitato per le DBN ha i seguenti compiti:
• Definire per ogni DBN il curriculum formativo, il
livello di qualifica professionale e di abilitazione al
lavoro, su proposta dei componenti qualificati in ogni singola
disciplina.
• Valutare la validità delle discipline emergenti
e l’opportunità di proporne l’inserimento
nella presente legge.
• Monitorare gli Istituti di Formazione che facessero
domanda di riconoscimento alla regione ed esprimere un parere
sulla loro congruità alla normativa alla Commissione
Regionale.
• Stabilire i criteri di organizzazione del Registro
Regionale degli Istituti di Formazione per operatori in
DBN e le modalità di iscrizione.
• Stabilire i criteri di organizzazione del Registro
Regionale degli operatori in DBN e le modalità di
iscrizione.
• Verificare la sussistenza dei parametri stabiliti
per il riconoscimento degli Istituti di Formazione valutandone
la struttura organizzativa e finanziaria, il programma formativo
e le reali competenze degli operatori formati in relazione
agli sbocchi occupazionali.
• Verificare la sussistenza dei parametri stabiliti
per il riconoscimento delle Libere Associazioni tra Professionisti,
valutandone la struttura organizzativa e finanziaria, gli
ambiti reali rappresentatività e di gestione democratica
della vita associativa, l’adeguatezza e l’operatività
del codice deontologico.
• Attuare un costante monitoraggio sulla permanenza
nel tempo dei parametri definiti, rilevando le carenze ed
attuando provvedimenti disciplinari sino alla revoca dell’iscrizione
al Registro dell’ Operatore e dell’ Istituto
di Formazione inadempiente sul piano tecnico, professionale
e deontologico.
• Inviare i suoi rappresentanti agli esami finali
degli Istituti di Formazione iscritti nel Registro.
5. Registro Regionale degli Enti di formazione per Operatori
di DBN
E’ istituito presso l’Assessorato alla Formazione
e Lavoro, entro 4 mesi dalla promulgazione della legge,
il Registro Regionale degli Istituti di Formazione per Operatori
in DBN.
Gli istituti pubblici e privati che hanno caratteristiche
corrispondenti ai dettami della presente legge, possono
chiedere di essere inserite nel Registro Regionale degli
Istituti di Formazione di DBN, fornendo documentazione sulla
loro adeguatezza sul piano organizzativo, finanziario, tecnico
e didattico, allegando il dettaglio del programma di formazione,
secondo le richieste della Commissione.
Gli Istituti di Formazione dovranno altresì comprovare
un’ esperienza didattica e un’ anzianità
operativa di almeno cinque anni.
6. Registro Regionale Operatori DBN professionisti
E’ istituito presso l’Assessorato alla Formazione
e Lavoro il Registro Regionale Operatori DBN professionisti.
Il Registro sarà suddiviso in elenchi per specializzazione.
7. Valutazione dei titoli pregressi
I professionisti già accreditati dalle libere associazioni
di professionisti esistenti da almeno un anno alla data
di approvazione della presente legge e in possesso dei requisiti
stabiliti dalla Comitato Regionale, i diplomati dagli Enti
di Formazione riconosciuti dalla Regione saranno iscritti
di diritto al Registro Regionale.
8. Norme transitorie
Entrano a far parte del Comitato di Coordinamento all’atto
della sua costituzione i rappresentanti delle libere associazioni
tra professionisti e degli Istituti di Formazione delle
DBN elencate nell’allegato alla presente legge.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI collegarsi al sito www.SHIATSU-POLARIS.it
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