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CONSULENZE E NORMATIVA

Cosa c'è da sapere per adeguarsi al fisco.
La regolamentazione nazionale e regionale sulle "Discipline Bio-Naturali"

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Premessa
Nell’ultimo decennio si sono affermate e diffuse nella realtà sociale numerose discipline mirate al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni di salute, alla rimozione degli stati di disagio, alla prevenzione di stati patologici, in generale mirate a generare una migliore qualità della vita.

Sono state definite in varie maniere: medicine alternative, terapie energetiche, pratiche complementari ecc.; recentemente sono state raggruppate nella categoria delle medicine non convenzionali per distinguerle dalla medicina comunemente riconosciuta dagli ordinamenti e organizzata all’interno dei Servizi Sanitari Nazionali e Regionali.

Tale definizione, anche se accolta ed utilizzata attualmente dall’ordinamento istituzionale e politico sia in sede nazionale che in sede di unione europea, mal si presta a delimitare un ambito di riconoscimento di queste discipline, limitandosi a inserirle, per esclusione, in una categoria troppo generica e omnicomprensiva.
Si ritiene indispensabile riconoscere le peculiarità originali di un gruppo di queste discipline che non appartengono e non possono appartenere all’area sanitaria così come oggi è concepita e strutturata in quanto attengono ad universi culturali, affermano principi generali e generano pratiche operative sostanzialmente diversi da quelle della medicina convenzionale.

Il comune riferimento alla vita e alla natura suggerisce i termini biologico e naturale; la dichiarata intenzione di non collocarsi in un ambito di cura specifico di patologie né convenzionale né non convenzionale suggerisce di evitare il termine medicine e di adottare il termine tipico delle pratiche educativo-evolutive, cioè discipline. Da qui la definizione di Discipline Bio-Naturali.

Alcune di queste discipline si sono già affermate nel sociale e sul mercato in forza dell'innegabile efficacia e sono utilizzate abitualmente da decine di migliaia di persone; se utilizzate da operatori preparati e coscienziosi, queste discipline hanno dimostrato notevoli capacità di incrementare il benessere e migliorare la qualità di vita di quanti le praticano e si sono dimostrate in grado di produrre consistenti benefici anche sul piano dell'ottimizzazione delle risorse sociali, consentendo un risparmio nella spesa sanitaria.

Appare pertanto evidente l'importanza di una legge che regolamenti questo settore, consentendo di garantire la qualità del servizio e la serietà e l'adeguatezza dei curricula formativi degli operatori a tutela dell'utenza.

In breve:
- l’articolo 1 della presente proposta definisce il concetto di Discipline Bio Naturali e ne individua un primo elenco che potrà di volta in volta essere aggiornato dalla Regione. Stabilisce, inoltre, le attività dell’operatore di discipline Bionaturali; avranno ad oggetto la promozione e conservazione dello stato delle attività di benessere e non potranno in alcun modo essere efferenti ad altre attività oggetto delle prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale;
- l’articolo 2 tratta della formazione e abilitazione all’attività di operatore di DBN
- l’articolo 3 tratta dell’ambito di azione dell’ operatore in DBN.
- l’articolo 4 istituisce il Comitato per le DBN che avrà compiti di supporto all’attività della Regione garantendo al proprio interno la rappresentanza degli organismi dei consumatori, dei lavoratori e degli imprenditori;
- l’articolo 5 istituisce il Registro degli Enti di Formazione per gli Operatori in DBN.
- l’articolo 6 istituisce il Registro degli Operatori in DBN.
- l’articolo 7 prevede il riconoscimento di titoli pregressi a professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla Regione;
- l’articolo 8 introduce le norme transitorie

1 Definizione delle discipline bio-naturali.

Si tratta di pratiche che si inseriscono a pieno titolo in un ambito socio-educativo volto al benessere e alla qualità della vita.
Pure nella loro diversità ed notevoli eterogeneità, queste discipline si riconoscono in alcuni principi base che le accomunano; in particolare:
- l'approccio globale alla persona e alla sua condizione;
- il miglioramento della qualità della vita;
- la stimolazione delle risorse vitali della persona;
- l’educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente.
Un'altra caratteristica comune è la scelta di non interferire nel rapporto tra medici e pazienti e la rinuncia al ricorso all’uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori di DBN.
In questo quadro comune si innestano le peculiarità tipiche di ogni disciplina, ciascuna delle quali utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale, o i modelli culturali, da cui hanno preso origine.
Alcune di queste discipline si caratterizzano principalmente come "arti manuali", altre privilegiano un approccio basato su conoscenze teoriche e una funzione di "consulenza", altre ancora uniscono i due aspetti.
Queste discipline, nella loro eterogeneità, si riconoscono nella definizione comune di Discipline Bio-Naturali.

2 Formazione e abilitazione

Si istituisce la figura dell’ operatore in discipline bio naturali ……………. (shiatsu, naturopatia, reflessologia… ecc.)
La formazione dell’operatore in DisciplineBio Naturali prevede un curriculum minimo di 700 ore di cui almeno il 30% di tirocinio o stage pratico.
Per ogni disciplina la commissione stabilirà, su proposta dei rappresentanti di ciascuna DBN,
• La figura professionale
• il monte ore adottato
• il curriculum corrispondente
Essendo un operatore socio educativo nell’ ambito del benessere e della qualità della vita, l’operatore di DBN deve avere una buona padronanza dei principi e delle modalità operative peculiari dei modelli culturali a cui le discipline bio-naturali fanno riferimento, oltre che una dignitosa conoscenza generale del modello cultural-scientifico peculiare della società in cui ci troviamo a vivere e ad operare.
Pertanto un congruo numero di ore (almeno il 10%) dovrà riguardare i modelli culturali e scientifici prevalenti nella nostra società e quelli a cui fanno riferimento le DBN
Il resto delle ore sarà destinato alla formazione nell’ambito della DBN specifica e al termine della formazione la qualifica sarà “Operatore/consulente di DBN in Naturopatia, Reflessologia, Shiatsu, ecc.

3. Ambito d’azione dell’operatore di DBN

L’operatore di DBN è una figura che può esercitare sia nella forma di lavoro dipendente e/o cooperativo che nella professione autonoma; che si colloca a pieno titolo nel settore socio educativo essendo le sue attività finalizzate a favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio benessere e a stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. Non prescrive farmaci, ma educa a stili di vita salubri, abitudini alimentari sane, rapporti con l’ambiente rispettosi e opera con tecniche manuali senza alcun strumento meccanico.

4. Comitato per le DBN

Al fine di garantire la più ampia rappresentatività agli operatori e agli istituti di formazione esistenti sul territorio si istituisce presso l’Assessorato alla Formazione e al Lavoro un Comitato per le DBN composto da:
1 rappresentante per:
• ogni libera associazione tra professionisti di rilevanza nazionale e/o nell’ unione europea e operante in ambito regionale da almeno un anno.
• ogni istituto di formazione pubblico o privato di rilevanza nazionale e/o europeo operante in ambito regionale da almeno cinque anni.
• ogni istituto di formazione pubblico o privato strutturato sul territorio regionale da almeno cinque anni , anche se assente a livello nazionale/europeo, purché associato ad una associazione, società o consorzio di enti di formazione di rilevanza nazionale e/o europeo.
E inoltre da:
1 membro designato dall’assessorato Formazione e Lavoro della Regione
3 membri nominati rispettivamente dagli organismi di rappresentanza dei
consumatori, dei lavoratori e degli imprenditori.
Il Comitato di coordinamento sarà presieduto da un delegato dell’Assessorato Formazione e Lavoro.
Il Comitato di Coordinamento si dovrà insediare entro 2 mesi dall’approvazione della presente legge; l’ Assessorato alla Formazione e Lavoro designerà il presidente che convocherà i rappresentanti degli enti aventi diritto sulla base di una candidatura documentata che ogni ente presenterà entro un mese dalla promulgazione della normativa.
Il Comitato per le DBN ha i seguenti compiti:
• Definire per ogni DBN il curriculum formativo, il livello di qualifica professionale e di abilitazione al lavoro, su proposta dei componenti qualificati in ogni singola disciplina.
• Valutare la validità delle discipline emergenti e l’opportunità di proporne l’inserimento nella presente legge.
• Monitorare gli Istituti di Formazione che facessero domanda di riconoscimento alla regione ed esprimere un parere sulla loro congruità alla normativa alla Commissione Regionale.
• Stabilire i criteri di organizzazione del Registro Regionale degli Istituti di Formazione per operatori in DBN e le modalità di iscrizione.
• Stabilire i criteri di organizzazione del Registro Regionale degli operatori in DBN e le modalità di iscrizione.
• Verificare la sussistenza dei parametri stabiliti per il riconoscimento degli Istituti di Formazione valutandone la struttura organizzativa e finanziaria, il programma formativo e le reali competenze degli operatori formati in relazione agli sbocchi occupazionali.
• Verificare la sussistenza dei parametri stabiliti per il riconoscimento delle Libere Associazioni tra Professionisti, valutandone la struttura organizzativa e finanziaria, gli ambiti reali rappresentatività e di gestione democratica della vita associativa, l’adeguatezza e l’operatività del codice deontologico.
• Attuare un costante monitoraggio sulla permanenza nel tempo dei parametri definiti, rilevando le carenze ed attuando provvedimenti disciplinari sino alla revoca dell’iscrizione al Registro dell’ Operatore e dell’ Istituto di Formazione inadempiente sul piano tecnico, professionale e deontologico.
• Inviare i suoi rappresentanti agli esami finali degli Istituti di Formazione iscritti nel Registro.

5. Registro Regionale degli Enti di formazione per Operatori di DBN

E’ istituito presso l’Assessorato alla Formazione e Lavoro, entro 4 mesi dalla promulgazione della legge, il Registro Regionale degli Istituti di Formazione per Operatori in DBN.
Gli istituti pubblici e privati che hanno caratteristiche corrispondenti ai dettami della presente legge, possono chiedere di essere inserite nel Registro Regionale degli Istituti di Formazione di DBN, fornendo documentazione sulla loro adeguatezza sul piano organizzativo, finanziario, tecnico e didattico, allegando il dettaglio del programma di formazione, secondo le richieste della Commissione.
Gli Istituti di Formazione dovranno altresì comprovare un’ esperienza didattica e un’ anzianità operativa di almeno cinque anni.

6. Registro Regionale Operatori DBN professionisti

E’ istituito presso l’Assessorato alla Formazione e Lavoro il Registro Regionale Operatori DBN professionisti.
Il Registro sarà suddiviso in elenchi per specializzazione.

7. Valutazione dei titoli pregressi
I professionisti già accreditati dalle libere associazioni di professionisti esistenti da almeno un anno alla data di approvazione della presente legge e in possesso dei requisiti stabiliti dalla Comitato Regionale, i diplomati dagli Enti di Formazione riconosciuti dalla Regione saranno iscritti di diritto al Registro Regionale.

8. Norme transitorie
Entrano a far parte del Comitato di Coordinamento all’atto della sua costituzione i rappresentanti delle libere associazioni tra professionisti e degli Istituti di Formazione delle DBN elencate nell’allegato alla presente legge.

 

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